FATTURAZIONE ELETTRONICA addio esterometro dal 1° luglio 2022

FATTURAZIONE ELETTRONICA: addio esterometro dal 1° luglio 2022

Le informazioni relative alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), verranno trasmesse telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

Esterometro, cosa cambia?

Fatture attive

La trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture, pari a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, ad esempio, per le fatture differite.

Le operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia non terranno conto della qualifica di soggetto business o consumatore finale. Il provvedimento dispone di valorizzare, in generale, il campo “Codice Destinatario” con la codifica “XXXXXXX”.
Qualora l’operatore sia in possesso di Partita IVA aperta in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale, è necessario utilizzare la codifica “0000000”, avendo cura di riportare il numero di Partita IVA italiana nel campo “IdFiscaleIVA”, salvo che il cliente non comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario).

Fatture passive

La trasmissione dei dati delle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero, invece, andrà effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. Si tratta di un termine che consentirà di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali. Da un punto di vista operativo, per le operazioni passive il campo “Codice Destinatario”, trattandosi di autofattura, dovrà essere valorizzato con la codifica “0000000”.
Nel caso in cui non venga compilato il campo “PEC Destinatario”, il file verrà recapitato all’indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche.

È il caso di precisare che le operazioni da trasmettere non sono limitate a quelle rilevanti ai fini IVA, ma comprendono anche le operazioni fuori campo, secondo quanto già confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 85/E del 27 marzo 2019 nonché nella circolare 14/E/2019. Ne deriva che l’operatore nazionale dovrà, ad esempio, inviare anche i dati inerenti i costi all’estero per ristoranti o alberghi utilizzando per i servizi il TD17 e per gli acquisti di beni il TD19 e in entrambi i casi il codice natura N2.2 .

In breve, i Tipo Documento da utilizzare sono:

  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.

Risultano, invece, esclusi dagli adempimenti i dati relativi alle operazioni di importazione e di esportazione documentate con bolletta doganale. Ovviamente, pur esistendo un’esclusione, l’operatore potrà provvedere a inviare i relativi dati al Sdi, con lo scopo di gestire in modo omogeneo le diverse tipologie di documenti.

Altrettanto escluse dall’adempimento sono le transazioni verso privati esteri realizzate in e-commerce (vendite a distanza), a condizione che le stesse non siano documentate da fattura e siano gestite con la procedura dell’Oss. Al contrario, l’esterometro, con le nuove modalità applicative, è considerato obbligatorio da parte dell'Agenzia delle Entrate nel caso in cui l’operatore certifichi le predette operazioni con l’emissione di fattura.

Ed il vecchio esterometro?

Il vecchio esterometro verrà elaborato per l’ultima volta in occasione della la comunicazione del 2° trimestre 2022, che dovrà essere effettuata entro il 22 agosto 2022, essendo il 31 luglio 2022 domenica: di conseguenza, scatta la proroga di ferragosto fino alla data indicata.

Le sanzioni applicabili

La sanzione applicabile dal 1° luglio 2022 è fissata nella misura di 2,00 Euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400,00 Euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200,00 Euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze.

La trasformazione digitale prosegue

La novità introdotta permetterà quindi di comunicare i dati delle fatture relative agli scambi con l’estero nelle stesse modalità previste dalla fatturazione B2B, valorizzando gli investimenti sostenuti dalle aziende fino ad oggi.
Inoltre, grazie all’utilizzo del formato XML, l’integrazione dei documenti di acquisto potrà essere svolta in automatico, a vantaggio dell’efficienza operativa degli uffici amministrativi e delle procedure di riconciliazione delle fatture.
L’abolizione dell’Esterometro è una reale occasione per proseguire nel percorso di trasformazione digitale.

Magia S.r.l.

Viale Marconi, 26/c - 33170 Pordenone (PN)

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